La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco / Ministro del culto.
Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all’atto della richiesta di pubblicazioni:
- nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.
CITTADINI STRANIERI:
Per i cittadini stranieri, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l’Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l’esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero (in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a).
Il nulla-osta può essere rilasciato dall'autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il consolato; o dall'autorità del proprio Paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all'estero.