Pubblicazioni matrimonio

Servizio attivo

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione di un atto contenente le generalità dei futuri sposi in uno spazio apposito presso l'albo pretorio della casa comunale.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisti richiesti dalle normative di rifierimento.

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio viene fatta a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni. E’ inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi, ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l’inesistenza degli impedimenti mediante l’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede all’affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell’altro sposo se diverso da Bodio Lomnago.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

Come fare

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco / Ministro del culto.

Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all’atto della richiesta di pubblicazioni:

  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età. 

CITTADINI STRANIERI:
Per i cittadini stranieri, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l’Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l’esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero (in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a).
Il nulla-osta può essere rilasciato dall'autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il consolato; o dall'autorità del proprio Paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

Cosa serve

Documenti di identità dei soggetti interessati e ogni altra documentazione inerente la situazione personale.

Procedure collegate

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nulla-osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere richiesto allo sportello del Servizio Amministrativo - Affari generali negli orari di apertura al pubblico o telematicamente attraverso i canali previsti (posta elettronica o PEC).

Cosa si ottiene

Al termine del procedimento richiesto si ottiene l'aggiornamento dell'albo o del registro tenuto dall'Amministrazione.

Tempi e scadenze

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi). Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta non può essere rilasciato prima del quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione al fine di poter verificare che non sia stata avanzata alcuna opposizione.

Costi

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00. Se uno degli sposi non è residente a Bodio Lomnago, dovendosi procedere alla richiesta di pubblicazione anche presso altro comune, il costo sarà di Euro 32,00 (in tal caso saranno richieste n.2 marche da bollo da Euro 16,00).

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici, Protocollo e Affari Generali

Piazza don Cesare Ossola 2, 21020 Bodio Lomnago (VA)

Email: info@comune.bodiolomnago.va.it
Email: demografici@comune.bodiolomnago.va.it
Email: affarigenerali@comune.bodiolomnago.va.it
Telefono: 0332 947136
Argomenti:

Pagina aggiornata il 05/12/2023