Rilascio del Permesso di Costruire

Servizio attivo

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

A chi è rivolto

La domanda  di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Descrizione

Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380)Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia.

 

Tra gli interventi di nuova costruzione, rientrano:

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero  l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della  sagoma esistente;
  • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
  • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di  lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica rientrano gli interventi che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientra la ristrutturazione pesante, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).

Come fare

La pratica per il rilascio è da presentare da parte di un tecnico abilitato alla professione, tramite autentica, accedendo alla sezione delle "Istanze Online" e successivamente al "Portale dei Procedimenti" dal sito internet istituzionale dell'Ente. 

Cosa serve

Per l'autenica il professionista potra accedere tramite:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Successivamente allegherà i documenti richiesti (procura alla presentazione delle pratica, modulistica regionale, tavole grafiche, dichiarazioni, foto etc..) firmati digitalmente.

Procedure collegate

L'intera procedura avviene telematicamente e il professionista potrà monitorare lo stato della pratica accedendo tramite le proprie credenziali alla medesima piattaforma a cui ha inviato la pratica.

Cosa si ottiene

Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc). Dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente presso il tecnico domiciliatario. Il ritiro del permesso avviene solo in modalità telematica.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento. I termini sono raddoppiati per progetti particolarmente complessi. Entro 30 giorni dalla proposta, il Dirigente adotta il provvedimento finale. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del  procedimento, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso). Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda. Il termine per l'istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario. Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.

Costi

I costi del permesso di costruire sono:

  • il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate con delibera di Consiglio Comunale, oltre ai diritti di segreteria determinati in base ai metri cubi dell'intrevento oggetto di permesso. Il pagamento del contributo di costruzione viene effettuato tramite PagoPA, con apposito bollettino generato a seguito dell'avviso di rilascio del permesso, in cui viene specificato l'importo dovuto.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Rilascio del Permesso di Costruire direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Vincoli

Il permesso di costuire decade se le opere non vengono iniziate entro un anno dalla data di rilascio dello stesso.

Ulteriori informazioni

Per ogni informazione si potrà contattare il Servizio Lavori Pubblici - Edilizia Privata telefonicamente ak numero: 0332,947136 int. 3 o via mail: ufficiotecnioc@comune.bodiolomnago.va.it

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio edilizia privata - Urbanistica - lavori pubblici e manutenzioni

Piazza don Cesare Ossola 2, 21020 Bodio Lomnago (VA)

Telefono: 0332947136
Email: ufficiotecnico@comune.bodiolomnago.va.it
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Pagina aggiornata il 05/12/2023